FAQ

La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l’ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è cittadino italiano il figlio nato da padre e/o madre italiana.

La Cittadinanza Italiana si acquisisce automaticamente:

  • per filiazione “jure sanguinis”  o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre o da madre italiana è cittadino italiano dovunque avvenga la nascita;
  • per nascita sul territorio italiano “jure soli” o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge del proprio Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
  • per riconoscimento di paternità o maternità da parte di un cittadino o una cittadina italiana o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione di un minore;
  • per adozione, da parte di un cittadino o cittadina italiana, di un minore.

La Cittadinanza Italiana si può acquisire su istanza da presentare in Comune nei seguenti casi:

  • riconoscimento a straniero residente, discendente da avo italiano
  • riconoscimento di straniero maggiorenne riconosciuto da genitore italiano
  • acquisto con manifestazione di volontà per straniero nato in Italia

La Cittadinanza Italiana si può acquisire su istanza da presentare alla Prefettura di Verona nei seguenti casi:

  • acquisto per matrimonio con cittadino italiano
  • acquisto per residenza in Italia

La Cittadinanza Italiana si acquisisce in base a Leggi Speciali nei seguenti casi:

  • discendenti cittadini ex impero austro- ungarico
  • discendenti di cittadini residenti nel territorio di Trieste durante la 2^ guerra mondiale
  • discendenti di cittadini dei territori ex italiani ceduti all’Jugoslavia dopo la 2^ guerra mondiale

Riacquisto Cittadinanza Italiana

Coloro che trasferitisi all’estero, abbiano perso la cittadinanza italiana per una qualsiasi causa, al loro rientro in Italia possono riacquistarla

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è una dichiarazione che l'interessato può presentare a Pubbliche Amministrazioni, gestori o esercenti di pubblici servizi (che sono obbligati ad accettarla) e a privati che lo consentono.
Può contenere informazioni riguardanti stati, qualità personali o fatti di cui l'interessato sia a diretta conoscenza, relativi a se stesso o ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Tale dichiarazione va resa firmata davanti all'ufficiale della Pubblica Amministrazione addetto a riceverla, senza bisogno di autentica di firma, allegando una fotocopia del documento di identità del dichiarante.


A chi interessa:
A coloro che devono fornire informazioni conosciute ma non certificabili a pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e privati che la accettano.

Come:
E' sufficiente compilare il modulo predisposto nelle parti che interessano, firmandolo e allegando fotocopia fronte e retro del documento di identità del dichiarante.

Dove:
Sia presso gli uffici demografici del Comune di Villafranca di Verona, che presso la delegazione di Dossobuono vi sono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive.

Ogni cittadino italiano deve essere necessariamente iscritto o nell'A.P.R. -Anagrafe della Popolazione Residente- o nell'A.I.R.E. -Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero-.
L'A.I.R.E. è una parte integrante dell'Anagrafe in cui si devono iscrivere i cittadini italiani:

- che hanno trasferito la loro residenza all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi

- la cui residenza all'estero è giudizialmente dichiarata

- che hanno acquisito la cittadinanza

Non si devono invece iscrivere:

- i cittadini che si recano all'estero per periodi inferiori a dodici mesi

- i cittadini che si recano all'estero per lavori stagionali

- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le eventuali persone conviventi che siano state correttamente notificate alle autorità locali

Iscriversi all'A.I.R.E. consente allo Stato Italiano di:

- garantire e facilitare l'esercizio dei diritti politici, tra cui il diritto di voto

- erogare i servizi amministrativi e gli interventi di assistenza previsti per i cittadini italiani residenti all'estero

- programmare in modo razionale gli interventi della Pubblica Amministrazione a favore delle comunità degli italiani residenti all'estero e consente ai cittadini iscritti di ottenere certificati e documenti, tra cui la carta d'identità.
 

A chi interessa:
A tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi, quelli la cui residenza all'estero è giudizialmente dichiarata, o che hanno acquisito la cittadinanza.

Come:
Recandosi agli Uffici demografici del Comune di Villafranca di Verona negli orari di apertura al pubblico, oppure presso il consolato della circoscrizione entro 90 giorni dalla data di espatrio.

Dove:

  • Sportelli Comune di Villafranca di Verona
  • Delegazione servizi demografici Dossobuono

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è una dichiarazione che l'interessato può presentare a Pubbliche Amministrazioni, gestori o esercenti di pubblici servizi (che sono obbligati ad accettarla) e a privati che lo consentono.
Può contenere informazioni riguardanti stati, qualità personali o fatti di cui l'interessato sia a diretta conoscenza, relativi a se stesso o ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Tale dichiarazione va resa firmata davanti all'ufficiale della Pubblica Amministrazione addetto a riceverla, senza bisogno di autentica di firma, allegando una fotocopia del documento di identità del dichiarante.


A chi interessa:
A coloro che devono fornire informazioni conosciute ma non certificabili a pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e privati che la accettano.

Come:
E' sufficiente compilare il modulo predisposto nelle parti che interessano, firmandolo e allegando fotocopia fronte e retro del documento di identità del dichiarante.

Dove:
Sia presso gli uffici demografici del Comune di Villafranca di Verona, che presso la delegazione di Dossobuono vi sono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive.

Ai sensi dell’art. 14 del Dpr 18 ottobre 2004, n. 334 “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo…”.
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Dpr 394/1999, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, gli uffici competenti provvederanno alla cancellazione anagrafica

A chi interessa:
Agli stranieri iscritti in anagrafe

Come:
Coloro che nell'arco di tempo indicato non avessero provveduto al rinnovo della dichiarazione abituale dovranno:
- recarsi presso gli sportelli del Comune di Villafranca o di Dossobuono, con la dichiarazione (vedi modulo), compilata in ogni sua parte, corredata dei documenti necessari indicati nella dichiarazione stessa, al fine di aggiornare la propria posizione anagrafica;
oppure
- spedire la medesima documentazione (con copia di tutti i documenti necessari) a mezzo raccomandata/ricevuta di ritorno a Servizi Demografici del Comune di Villafranca di Verona Corso Garibladi n.24 CAP 37069

Dove:

  • Sportelli Comune di Villafranca di Verona
  • Delegazione servizi demografici Dossobuono

Il voto assistito

Gli elettori con grave infermità possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale da un altro elettore, per poter eseguire la votazione.

È  possibile inoltre richiedere al Comune di apporre un timbro sulla tessera elettorale che attesti il diritto permanente di poter usufruire del voto assistito.

La richiesta d’apposizione del timbro va inviata al Sindaco  in Corso Garibaldi, 24 – 37069 Villafranca di Verona con la documentazione sanitaria rilasciata dalla ASL competente che certifica l’impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto.

Per gli elettori non vedenti è sufficiente esibire il libretto nominativo di pensione, rilasciato dall’INPS oppure il verbale della Commissione Sanitaria Unica per l'accertamento delle condizioni visive  (artt. 2 e 3 Legge 138/2001). 

La domanda per ottenere il timbro sulla tessera elettorale può essere presentata anche da persona diversa dall’elettore interessato, purché in possesso di:
- delega (su carta semplice)
- fotocopia del documento d’identità dell’interessato
- tessera elettorale in originale dell’interessato.

Il voto domiciliare

E’ l’esercizio del diritto di voto, al proprio domicilio.

Con l’approvazione della Legge 7 maggio 2009, n. 46 viene esteso il diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità.

Infatti, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile.

Per esercitare il voto a domicilio occorre presentare domanda  al Sindaco in Corso Garibaldi, 24 – 37069 Villafranca di Verona, in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.    Nella domanda va indicato l’indirizzo dell’abitazione dell’elettore, un recapito telefonico e vanno allegati la copia della tessera elettorale e del documento di identità.

La legge sul voto permette ai cittadini italiani residenti in paesi stranieri di votare per corrispondenza, in occasione di elezioni politiche o referendum.

Possono votare i residenti all’estero maggiorenni e iscritti alle liste elettorali.

Le liste sono compilate confrontando i dati di AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e di schedari consolari.

L’iscrizione all’anagrafe consolare è obbligatoria per gli italiani che dimorano all’estero per più di un anno, come stabilito dalla legge 470/88.

Il cittadino italiano residente all’estero può scegliere se votare all’estero, per corrispondenza o tornare a votare in Italia.

La decisione di votare in Italia deve essere comunicata per iscritto al Consolato o alla Rappresentanza Diplomatica (nella sezione modulistica trovi il modello per comunicare l’opzione voto in Italia) entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle camere o di referendum, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni o del referendum. La scelta non è definitiva e dovrà essere rinnovata a ogni elezione.

Il modulo dovrà pervenire, debitamente compilato, all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore, per posta o mediante consegna a mano, entro il termine suddetto.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertare la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Le opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.


Operazioni di voto per corrispondenza.
Agli elettori che hanno deciso di votare per corrispondenza il Consolato invia, in prossimità delle elezioni, un plico con:
- il certificato elettorale
- la scheda elettorale
- due buste, una affrancata e una bianca

Gli elettori che a 14 giorni dalla data delle elezioni non hanno ricevuto il plico, possono richiederlo, presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.

Per votare:
- inserire nella busta bianca la scheda con l’espressione di voto
- inserire la busta bianca chiusa in quella affrancata, e inserire il certificato elettorale
- chiudere il tutto e inviare al Consolato.

Per essere valide, le buste con le schede devono arrivare entro le ore 16.00 del giovedì che precede le elezioni. Le schede arrivate in ritardo vengono bruciate.
È responsabilità del Consolato inviare in Italia le buste pervenute in tempo.

Casi in cui non è possibile votare all’estero
Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire anche temporaneamente, l’esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto – presentando apposita istanza all’ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio - al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso.

L’albo dei Giudici Popolari  è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.
È costituito dai nomi dei cittadini che hanno presentato domanda e sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 ed è integrato con la iscrizione d’ufficio di altri cittadini scelti dalla commissione comunale sempre fra coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti.

Una commissione comunale è , infatti, preposta alla formazione ed aggiornamento biennale dell’Albo dei Giudici Popolari che avviene ogni secondo anno dei successivi bienni al primo aggiornamento avvenuto nell’anno 1953.

Una commissione mandamentale, presieduta dal Presidente del Tribunale e formata da tutti i sindaci del mandamento, provvede alla formazione dell’albo definitivo di giudici popolari di corte d’assise e di corte di assise di appello, con le modalità degli artt. 16,17,18, 19 e 20 della Legge 287/1951.   

requisiti necessari per iscriversi all’albo sono:
- essere cittadini italiani di buona condotta morale
- godere dei diritti civili e politici
- avere un'età compresa tra trenta e sessantacinque anni
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).

La domanda (vedi sezione modulistica) deve essere presentata dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari presso l’Ufficio Protocollo del Comune  in Corso Garibaldi, 24 – 37069 VILLAFRANCA DI VR.

È possibile inviare la domanda via fax allo 045.6339102, via PEC all'indirizzo protocollo.comune.villafranca.vr@pecveneto.it, oppure via e-mail all'indirizzo elettorale@comune.villafranca.vr.it, allegando fotocopia del documento d’identità.

Gli iscritti all’Albo sono cancellati d’ufficio in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge.

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Per qualsiasi informazione si può contattare l’ufficio elettorale del Comune di Villafranca di Verona al numero di telefono 045.6339108.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì dalle 15.30 alle 17.00.

AL SABATO NON SI ACCOLGONO RICHIESTE

DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO

Riguarda il cambio di indirizzo nello stesso Comune o da altri, italiani o esteri

Chi cambia abitazione sposta la propria dimora abituale, per sè e per il proprio nucleo familiare.             
Esistono due casi di trasferimento:

  1. da una via ad un'altra all'interno del Comune di Villafranca di Verona (cambio di abitazione)
  2. nel Comune di Villafranca di Verona provenendo da un altro Comune italiano o estero (cambio di residenza)

 

A chi interessa:
A tutti i cittadini italiani o stranieri che hanno cambiato abitazione.

Come:
Chi cambia abitazione, entro 20 giorni dall'insediamento, deve recarsi allo sportello con un documento valido di identità (se comunitario con documenti comprovanti il diritto di soggiorno, se straniero con permesso di soggiorno) e dichiarare: ­

  1. i dati personali propri e delle persone che compongono il suo nucleo familiare (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale)
  2. ­i dati della nuova abitazione (indirizzo, numero civico, scala, piano, interno)

Allo sportello è possibile anche registrare il cambio di indirizzo sulla patente di guida e sulla carta di circolazione dei veicoli di proprietà; è necessario compilare l'apposito modulo in cui vanno indicati:

  1. il titolare della patente di guida
  2. il numero della patente
  3. la categoria
  4. data ed ente di rilascio
  5. targhe di veicoli personalmente intestati (auto, motocicli, rimorchi e ciclomotori)

 

L'operatore provvede a trasferire i dati alla Motorizzazione Civile di Roma, che entro 180 giorni invierà al nuovo indirizzo i tagliandi aggiornati da applicare su patente e carta di circolazione. 
In caso di trasferimento da un altro comune, l'operatore rilascia una ricevuta di avvenuta richiesta, ma l'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Villafranca di Verona avviene dopo l'accertamento da parte dei Vigili urbani dell'effettiva residenza nella nuova abitazione e con la cancellazione dall'Anagrafe del Comune di provenienza. Se il procedimento si conclude regolarmente, la decorrenza della nuova iscrizione coincide con la data della richiesta fatta al Comune di Villafranca di Verona.

Dove:
Piano terra Comune di Villafranca di Verona

Delegazione servizi demografici di Dossobuono.

Le celebrazioni di matrimonio avvengono con cerimonia civile o religiosa. In ogni caso è necessario provvedere alle pubblicazioni di matrimonio, prenotandole almeno 1 mese prima della data della cerimonia.

  • La cerimonia civile si può svolgere nei seguenti giorni: tutti i giorni con costi diversi per i nubendi in relazione alla residenza, orari d'ufficio e sale comunali scelte per la cerimonia. UN SI FUORI DAL COMUNE: Castello Scaligero, Palazzo Bottagisio, Auditorium.

Per informazioni su casi particolari (ad es. matrimoni di cittadini non residenti, matrimoni in pericolo di vita, ...) è necessario contattare l'Ufficio di Stato Civile

  • La cerimonia religiosa viene definita e concordata con il Parroco o Ministro di Culto, che successivamente inoltrerà l'atto di matrimonio al Comune per la trascrizione nei registri dello Stato Civile.

A chi interessa:

  • I futuri sposi che abbiano già provveduto alle pubblicazioni 
  • I cittadini stranieri non residenti né domiciliati non soggetti a pubblicazioni, ma a sottoscrivere la prevista dichiarazione di non impedimento al matrimonio

 

Come:
Data e ora della celebrazione devono essere fissati per il rito civile presso l'Ufficio Stato Civile, per quello religioso direttamente presso il Parroco o Ministro di Culto.

Dove:
Comune di Villafranca di Verona o Delegazione di Dossobuono per i cittadini ivi rsidenti.

Iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale e all'Albo degli Scrutatori

Per prestare servizio come presidente di seggio o scrutatore durante le giornate elettorali è necessario essere iscritti rispettivamente all’albo dei presidenti di seggio o all’albo degli scrutatori.

Iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio

Nell’albo sono contenuti i nominativi di chi è ritenuto qualificato a prestare servizio come presidente di seggio elettorale. L’elenco è tenuto e aggiornato dalla Corte d’Appello di Venezia.

Per iscriversi all’albo dei presidenti di seggio occorre:

- essere cittadini italiani

- essere elettori del Comune di Villafranca di Verona

- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado

 

La domanda (vedi sezione modulistica) deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune in Corso Garibaldi, 24 – 37069 Villafranca di Verona.


L’Ufficio Elettorale del Comune  è a disposizione per ogni informazione al numero di telefono 045.6339108 nei seguenti giorni ed orari:

 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e Martedì dalle 15.30 alle 17.00.

È possibile inviare la domanda, allegando fotocopia della carta d’identità, via fax al numero: 045. 6339102 o a mezzo:

Posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.villafranca.vr@pecveneto.it

Posta elettronica ordinaria: elettorale@comune.villafranca.vr.it

La domanda può essere presentata dal 1 gennaio al 30 ottobre di ogni anno.

In occasione di elezioni, il presidente di seggio viene nominato dal Presidente della Corte d’Appello di Venezia.

L’iscrizione all’albo è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti o per aver avuto una condanna per reati in materia elettorale. 

 

Iscrizione all’Albo degli Scrutatori

Nell’albo unico degli scrutatori sono contenuti i nominativi delle persone qualificate a prestare servizio come scrutatori di seggio elettorale.
Durante le elezioni gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale. L’iscrizione all’albo è la condizione necessaria per essere designati come scrutatori.

Per iscriversi all’albo occorre:

- essere cittadini italiani

- essere elettori del Comune di Villafranca di Verona

- aver assolto gli obblighi scolastici

La domanda (vedi sezione modulistica) deve essere presentata al Sindaco del Comune di Villafranca di Verona
Corso Garibaldi, 24 – 37069 VILLAFRANCA DI VERONA.
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e  Martedì dalle 15.30 alle 17.00.

È possibile inviare la domanda, corredata da copia del documento di identità, via fax al numero: 045. 6339102,  o a mezzo:

Posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.villafranca.vr@pecveneto.it.

Posta elettronica ordinaria: elettorale@comune.villafranca.vr.it.

Si può fare domanda dalla data di affissione del bando (mese di ottobre) al 30 novembre di ogni anno.

L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato non presenta domanda di cancellazione. La domanda di cancellazione (vedi sezione modulistica) deve essere inviata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità seguite per la domanda d’iscrizione.
L’iscrizione all’albo è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti o per aver avuto una condanna per reati in materia elettorale.

Incompatibilità professionali con l’iscrizione agli albi di Presidenti e Scrutatori

In base alla normativa elettorale sono esclusi dalle funzioni di presidente e scrutatore:
- i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

La denuncia di nascita è la dichiarazione dovuta al momento della nascita di un bambino.Come:

 
Chi denuncia il bambino (un solo genitore per un nato all'interno del matrimonio, entrambi in caso di nascita al di fuori del matrimonio) deve recarsi personalmente, entro 10 giorni dalla nascita, presso l'ufficio portando con sè un documento di identità valido e l'attestazione di nascita. Per informazioni su casi particolari (ad es. nati all'estero da almeno un genitore italiano, genitori minori di 16 anni, ...) contattare telefonicamente l'ufficio di Stato Civile.
 
Il certificato di nascita e l'estratto dell'atto di nascita si rilasciano su richiesta degli interessati, o di terze persone, compilando il modulo di richiesta presente nella sezione modulistica.
 

Come:

Su richiesta degli interessati:

  1. presso gli sportelli dell'ufficio di stato civile presso la sede comunale in C.so Garibaldi, 24 o la delegazione di Dossobuono in V.le Europa 24;
  2. per fax al n. 0456339102;
  3. via mail certificata al seguente indirizzo, stato.civile.comune.villafranca.vr@pecveneto.it;
  4. per posta ordinaria da inoltrare all'ufficio di stato civile C.so Garibaldi, 24 - 37069 Villafranca;

Se il certificato deve essere presentato ad una pubblica amministrazione dev'essere sostituito da un'autocertificazione.

Costi:

 I certificati e gli estratti di stato civile sono gratuiti

Dove:

  • Ufficio Stato Civile del Comune di Villafranca di Verona
  • Delegazione di Dossobuono se la madre è ivi residente

Dopo il matrimonio avviene la registrazione dell'atto nei registri di Stato Civile, con l'aggiornamento dell'Anagrafe:

  • se i coniugi, o uno dei due, erano entrambi residenti a Villafranca di Verona al momento del matrimonio, lo stesso Ufficio di Stato Civile provvede alle dovute registrazioni
  • se uno dei coniugi non era residente, l'Ufficio invia copia degli atti al Comune di residenza o, se straniero, al Consolato di competenza
  • se il matrimonio è avvenuto fuori Villafranca di Verona, l'Ufficio riceve l'atto dall'altro Comune o dal Consolato competente, provvede a trascrivere e registrare l'atto, inviandone comunicazione al mittente
  • in caso di matrimonio religioso l'Ufficio trascrive l'atto che il Parroco, o Ministro di Culto, ha inviato entro i cinque giorni successivi alla cerimonia

A chi interessa:

Alle coppie sposate che necessitino di un certificato di matrimonio.
 

Come:

Su richiesta degli interessati:

  1. presso gli sportelli dell'ufficio di stato civile presso la sede comunale in C.so Garibaldi, 24 o la delegazione di Dossobuono in V.le Europa 24;
  2. per fax al n. 0456339102;
  3. via mail certificata al seguente indirizzo, stato.civile.comune.villafranca.vr@pecveneto.it;
  4. per posta ordinaria da inoltrare all'ufficio di stato civile C.so Garibaldi, 24 - 37069 Villafranca;

Se il certificato deve essere presentato ad una pubblica amministrazione dev'essere sostituito da un'autocertificazione.

Costi:

 I certificati e gli estratti di stato civile sono gratuiti

Dove:

 

  • Ufficio Stato Civile del Comune di Villafranca di Verona
  • Delegazione di Dossobuono

La dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficio di Stato Civile da un familiare o da una persona incaricata, entro 24 ore dal decesso, per ottenere il permesso di seppellimento.

Riguarda tutte le persone decedute nel Comune di Villafranca di Verona.

In caso di non residenza nel Comune di Villafranca di Verona, i dati vengono accertati d'ufficio prima di procedere. Per altri casi particolari (ad es. morti fuori Villafranca di Verona, persone non identificate o non identificabili, morte presunta, morte violenta, stranieri non residenti, ...) l'Ufficio adotta procedure specifiche in base alle norme di Legge.

Il certificato di morte e l'estratto dell'atto dell'atto di morte si rilasciano su richiesta degli interessati o di terze persone compilando il modulo di richiesta presente nella sezione modulistica.

 

A chi interessa:
Ospedali, case di cura, addetti alle pompe funebri o familiari della persona deceduta.

Come:

Su richiesta degli interessati:

  1. presso gli sportelli dell'ufficio di stato civile presso la sede comunale in C.so Garibaldi, 24 o la delegazione di Dossobuono in V.le Europa 24;
  2. per fax al n. 0456339102;
  3. via mail certificata al seguente indirizzo, stato.civile.comune.villafranca.vr@pecveneto.it;
  4. per posta ordinaria da inoltrare all'ufficio di stato civile C.so Garibaldi, 24 - 37069 Villafranca;

Se il certificato deve essere presentato ad una pubblica amministrazione dev'essere sostituito da un'autocertificazione.

Costi:

 I certificati e gli estratti di stato civile sono gratuiti

Dove:

  • Ufficio Stato Civile del Comune di Villafranca di Verona
  • Delegazione di Dossobuono se il decuis era ivi residente

È il documento che permette l'esercizio del diritto di voto, unitamente a un valido documento di identità. Contiene, oltre ai dati anagrafici dell'elettore:
- la sezione elettorale di appartenenza
- la sede dove votare
- i collegi elettorali di appartenenza
- i 18 spazi destinati all'apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale

La tessera elettorale è gratuita e permanente. È valida fino all’esaurimento dei 18 spazi disponibili e deve essere usata in occasione di ogni elezione o referendum.

Viene rilasciata al domicilio dell'elettore. In caso di mancato recapito, può essere ritirata presso lo sportello dell’ufficio elettorale in Corso Garibaldi, 24, nei seguenti giorni ed orari:

·          dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

·          Martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00

È possibile ritirare la tessera elettorale per conto di altre persone: presentarsi all'Ufficio Elettorale con la fotocopia del documento d’identità degli interessati.

In occasione delle votazioni, la tessera elettorale è indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio riservate agli elettori.


Cosa fare in caso di…

smarrimento: richiedere un duplicato presso l’ufficio elettorale compilando una dichiarazione di smarrimento.

furto: presentare copia della denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
 
trasferimento di residenza in altro Comune: consegnare la tessera al Comune di nuova residenza. Se ne avrà in cambio una nuova.

variazione dei dati: l’elettore riceverà per posta al proprio domicilio un’etichetta adesiva con i dati aggiornati, da applicare sulla tessera.

Il venerdi e sabato precedenti la data delle elezioni, l'Ufficio Elettorale è disponibile almeno dalle 09.00 alle 18.00 (orario continuato), anche nei giorni festivi, ed il giorno/ i giorni delle elezioni l'Ufficio Elettorale rimane aperto in orario continuato dall'apertura alla chiusura dei seggi elettorali per l'espletamento di tutti i servizi necessari, secondo la normativa, all'esercizio del voto.

Normativa di riferimento:
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299
Legge 5 febbraio 2003, n. 17

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